Legge 03/2012 sul sovraindebitamento (ante 15.07.2022)
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Il sovraindebitamento è definito:
“una situazione di perdurante
squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che
determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva
incapacità di adempierle regolarmente”.
È sovraindebitato chi non riesce più a pagare i propri debiti per svariate ragioni (perdita di lavoro, malattia…) tanto da avere una situazione di squilibrio tra le proprie disponibilità economiche ed i debiti da pagare.
1.
Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione
2.
Piano del consumatore
3.
Liquidazione del patrimonio del debitore
Al termine delle procedure il debitore è liberato
dai debiti residui nei confronti dei creditori anche se non soddisfatti (esdebitazione) e può ripartire da zero (fresh start). I debiti non vengono cancellati ma restano inesigibili quindi il debitore
non può subire, una volta ottenuta l’esdebitazione,
azioni esecutive da parte dei creditori rimasti insoddisfatti.
I soggetti non fallibili e quindi:
1. Consumatori
2. Piccole imprese non fallibili
3. Aziende agricole di tutte le dimensioni
4. Professionisti iscritti ad albi e ruoli
5. Start up innovative
6. Enti no profit (onlus, associazioni, ecc.).
La L. n. 176/2020, entrata in vigore il 25.12.2020, ha riformato le disposizioni della “vecchia” legge salva suicidi (la L. n.3/2012), dando ancora più opportunità giuridiche ai debitori meritevoli di arrivare alla totale esdebitazione.
Ecco in sintesi le principali novità:
Ampliamento della nozione di consumatore al socio di una società di persone (solo per debiti personali).
Estensione ai soci
illimitatamente responsabili
degli effetti vincolanti ed esdebitanti dell’accordo
perfezionato dalla società.
Previsione del Sovraindebitamento familiare.
I membri di una stessa famiglia possono presentare una procedura unica se si tratta di conviventi o quando la situazione di crisi ha un’origine comune.
Cram down in caso di mancata adesione del Fisco all’accordo.
Se l’amministrazione finanziaria
non aderisce all’accordo di ristrutturazione del debito il giudice può omologarlo comunque purché l’adesione dell’amministrazione finanziaria sia decisiva ai fini della maggioranza e purché la
proposta risulti comunque più conveniente per il Fisco rispetto a quanto ricaverebbe con la
liquidazione del patrimonio
Esdebitazione anche per il debitore incapiente.
Il debitore che non può offrire alcuna utilità ai creditori, nemmeno in prospettiva futura, ha la possibilità di rendere inesigibili le obbligazioni
concorsuali senza ricorrere alla liquidazione del patrimonio purché sia meritevole.
Sanzioni per il creditore che ha causato il sovraindebitamento. Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento non potrà presentare osservazioni al piano né reclamo verso l’omologazione né far valere cause di inammissibilità a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Col Decreto Sostegni (DL n.22.03.2021 n.41) convertito nella Legge 21.05.2021 n.41, è stata poi introdotta una norma molto favorevole per il debitore che gli consente di rinegoziazione il mutuo ipotecario dell’abitazione principale oggetto di esecuzione forzata al ricorrere di determinate
condizioni.

Le Procedure
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Ai creditori viene proposto un progetto con termini e modalità di pagamento definiti per saldare in tutto o in parte i debiti; la proposta viene omologata solo se raggiunge un consenso pari ad almeno il 60% dei crediti. Vale il meccanismo del silenzio assenso.
Riguarda solo persone fisiche che abbiano contratto debiti che non
prevedono un’attività professionale in corso; funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori perché è il Giudice a decidere.
Prevede la messa a disposizione della procedura di tutti i beni del debitore perché siano venduti e il ricavato utilizzato per pagare in tutto o in parte i debitori.

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