Nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

I nostri esperti ne parlano e ne spiegano
i dettagli!

Prenota ora un colloquio conoscitivo!
In-House Sales Training

Approfondiamo!

Il nuovo Codice si sostituisce sia alla “legge fallimentare” ex RD n.267/142 sia alla disciplina relativa alla “composizione della crisi da sovraindebitamento” ex L. n. 3/2012. Le principali novità introdotte riguardano:

La nuova definizione di “crisi” che ora viene definita (art.2 CCII) come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”

La finalità principale della riforma è intercettare precocemente lo stato di difficoltà delle imprese e intervenire di conseguenza, evitando che il ritardo nel percepire i segnali di crisi conduca ad uno stato di crisi irreversibile.

Si tratta di un istituto articolato in quattro fasi (pre-apertura, apertura / archiviazione, trattative e chiusura) che può essere attivato su richiesta dell’imprenditore commerciale o agricolo, iscritto in Camera di Commercio, che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico tali da rendere probabile l’insolvenza, purché vi siano prospettive di risanamento; non sono previsti limiti dimensionali alla sua utilizzabilità (piccole e grandi imprese). 

La novità principale riguarda l’accoglimento della c.d. “relative priority rule” che consente, fermo restando il riconoscimento ai creditori di rango superiore di un trattamento più favorevole o pari rispetto a quelli di posizione inferiore, di distribuire il valore della liquidazione in deroga al principio che impone il rispetto delle cause legittime di prelazione.

considerato eccessivamente negativo, ora sostituito con l’espressione, più leggera, “liquidazione giudiziale”.

in particolare:

-> il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore prende il posto del piano del consumatore;

  • il concordato minore sostituisce l’accordo di composizione della crisi ed è rivolto a professionisti, piccoli imprenditori, imprenditori agricoli e start-up innovative, che possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Una proposta con finalità esclusivamente liquidatorie assume carattere residuale ed è consentita esclusivamente se prevede l’apporto di finanza esterna che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
  • la liquidazione controllata subentra alla liquidazione del patrimonio del debitore.

Mentre le prime due procedure sono strumenti alternativi del solo debitore, la liquidazione controllata è invece uno strumento residuale per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento ed è ora aperto anche all’iniziativa di terzi: infatti, i creditori, ne possono chiedere l’apertura purché l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria non sia inferiore ad euro cinquantamila.

con l’esdebitazione poi vengono meno le cause di ineleggibilità e decadenza collegate all’apertura della liquidazione giudiziale.

Ma le pratiche già avviate?

Per quanto riguarda l’ambito temporale di applicazione vi sarà necessariamente una sovrapposizione con le precedenti normative che porterà, nei prossimi anni, a seguire un sistema “a doppio binario” che può essere così schematizzato:

–      RD n.267/1942 (Legge fallimentare) e L. n. 3/2012 saranno applicabili:

  • ai procedimenti introdotti prima del 15 luglio 2022;
  • ai procedimenti pendenti prima del 15 luglio 2022;
  • ai fallimenti (ed altre procedure) aperti a seguito della definizione di istanze depositate prima del 15 luglio 2022.

–      Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza si applicherà invece ai procedimenti incardinati successivamente al 15 luglio 2022.”

Non aspettare che sia troppo tardi. Rivolgiti ad un esperto.

Operiamo in tutta Italia.

Si riceve previo appuntamento

“Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta.”

Winston Churchill

Contattaci

Scrivi il tuo quesito o prenota ora un colloquio conoscitivo con un esperto. Sarai ricontattato entro le 24 ore
+39 0395982013








    Acconsento il trattamento dei dati ai sensi del GDPR 679/2016