Approfondiamo!
Il nuovo Codice si sostituisce sia alla “legge fallimentare” ex RD n.267/142 sia alla disciplina relativa alla “composizione della crisi da sovraindebitamento” ex L. n. 3/2012. Le principali novità introdotte riguardano:

Ma le pratiche già avviate?

Per quanto riguarda l’ambito temporale di applicazione vi sarà necessariamente una sovrapposizione con le precedenti normative che porterà, nei prossimi anni, a seguire un sistema “a doppio binario” che può essere così schematizzato:
– RD n.267/1942 (Legge fallimentare) e L. n. 3/2012 saranno applicabili:
- ai procedimenti introdotti prima del 15 luglio 2022;
- ai procedimenti pendenti prima del 15 luglio 2022;
- ai fallimenti (ed altre procedure) aperti a seguito della definizione di istanze depositate prima del 15 luglio 2022.
– Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza si applicherà invece ai procedimenti incardinati successivamente al 15 luglio 2022.”
Non aspettare che sia troppo tardi. Rivolgiti ad un esperto.
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“Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta.”